LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 7-03-2000
REGIONE ABRUZZO

Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 9
del 24 marzo 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

PARTE II
IMPIANTISTICA SPORTIVA E PISTE PER LO SCI DI FONDO




TITOLO XI
Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva

ARTICOLO 41

Priorità interventi
La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il 
corredo della prescritta documentazione, entro 30 giorni dal termine 
previsto per la presentazione delle domande, approva l'elenco delle 
opere da finanziare.
La priorità degli interventi è riservata alle seguenti iniziative, 
nelle misure appresso indicate:
a) 70 % della somma disponibile per:
I. lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di 
sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;
II. lavori di completamento e miglioramento delle strutture sportive 
esistenti;
b) 30 % della somma disponibile per la realizzazione di nuovi impianti 
sportivi secondo le seguenti priorità:
I. localizzazioni in Comuni sprovvisti di impianti dei quali si chiede 
la realizzazione;
II. realizzazione di campi di calcio e strutture polivalenti;
III. realizzazione di palestre scolastiche e strutture coperte;
IV. realizzazione di altri impianti sportivi.
A parità dell'ordine indicato al precedente comma, hanno priorità gli 
interventi proposti da Comuni associati o convenzionati tra loro per i 
fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di 
un’equilibrata distribuzione degli interventi sui territori 
provinciali in relazione all’estensione territoriale della Provincia e 
della relativa popolazione in base ai seguenti parametri:
1) 27,50 % per le Province di Chieti e di L'Aquila;
2) 22,50 % per le Province di Pescara e di Teramo:
Infine, si tiene conto della data di presentazione delle domande ed a 
parità di data, hanno priorità le richieste di mutuo di minore entità.
Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle 
percentuali indicate al secondo comma, le somme non utilizzate possono 
essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel comma medesimo, 
entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

 indice Abruzzo