LEGGE REGIONALE N. 20 DEL
7-03-2000
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Indice:
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Il CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato; |
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PARTE II
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Priorità interventi
La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il
corredo della prescritta documentazione, entro 30 giorni dal termine
previsto per la presentazione delle domande, approva l'elenco delle
opere da finanziare.
La priorità degli interventi è riservata alle seguenti iniziative,
nelle misure appresso indicate:
a) 70 % della somma disponibile per:
I. lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di
sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;
II. lavori di completamento e miglioramento delle strutture sportive
esistenti;
b) 30 % della somma disponibile per la realizzazione di nuovi impianti
sportivi secondo le seguenti priorità:
I. localizzazioni in Comuni sprovvisti di impianti dei quali si chiede
la realizzazione;
II. realizzazione di campi di calcio e strutture polivalenti;
III. realizzazione di palestre scolastiche e strutture coperte;
IV. realizzazione di altri impianti sportivi.
A parità dell'ordine indicato al precedente comma, hanno priorità gli
interventi proposti da Comuni associati o convenzionati tra loro per i
fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di
un’equilibrata distribuzione degli interventi sui territori
provinciali in relazione all’estensione territoriale della Provincia e
della relativa popolazione in base ai seguenti parametri:
1) 27,50 % per le Province di Chieti e di L'Aquila;
2) 22,50 % per le Province di Pescara e di Teramo:
Infine, si tiene conto della data di presentazione delle domande ed a
parità di data, hanno priorità le richieste di mutuo di minore entità.
Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle
percentuali indicate al secondo comma, le somme non utilizzate possono
essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel comma medesimo,
entro i limiti delle disponibilità finanziarie.
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